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IL MEDICO COMPETENTE

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La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio stesso risulti efficace e funzionale.
 

Questa figura professionale chiamato dapprima “Medico di Fabbrica”, successivamente “Medico del Lavoro” e oggi  "Medico Competente", accompagna l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo Italiano, intervenendo direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione al fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio.
Se, infatti, una volta il Medico Competente si limitava a valutare la salute del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio nel processo di prevenzione interno all'azienda.

Elabora, in collaborazione con il datore di lavoro il Documento di Valutazione dei Rischi, lo rivede periodicamente apportando suggerimenti e migliorie, effettua un sopralluogo agli ambienti di lavoro e partecipa in maniera proattiva alla riunione periodica sulla sicurezza indetta ai sensi dell’ art. 35 del D.Lgs 81/08 una volta all’anno.

 

L’obbligo della sorveglianza sanitaria in Italia, vige per le aziende la cui classificazione esponga i lavoratori ad una tipologia di rischio soggetta a controlli medici periodici.

Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un Medico, che abbia una specializzazione in Medicina del Lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il Medico Competente che, in virtù dell' esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente.

 

La visita medica va, infatti, eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal Medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.

 

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia del segreto professionale a cura del Medico stesso, che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.
 

Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per la mansione specifica.

Questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

In definitiva, oggi il Medico Competente diviene in molti casi un consulente al fianco del lavoratore, ricoprendo un ruolo di supporto anche dal punto di vista psicologico e sociale.

 

L’introduzione di nuovi rischi, quali per esempio lo "Stress da Lavoro Correlato" e di nuove modalità di approccio al lavoro all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo, pongono il Medico Competente a dover allacciare spesso rapporti molto personali con il lavoratore, al quale devono essere sempre, per esempio, illustrati e spiegati gli esiti della sorveglianza.

 

Con il D.L.vo 81/08 la figura del Medico Competente si carica di significati e responsabilità non ancora del tutto definite e definibile, ma che si evolvono gradualmente e parallelamente allo sviluppo delle realtà lavorative italiane.

 

 

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